Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7743 del 18/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17500/2019 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Bellini, (Pec:

chiara.bellini.iordineavvocativicenza.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

M.J., *****, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso non contiene l’esposizione, seppure sommaria, dei fatti di causa;

esso prende avvio direttamente coi motivi di censura;

ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che impedisce alla Corte la conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, ivi comprese le ragioni di doglianza prospettate dinanzi al giudice del merito;

deve a tal riguardo ribadirsi che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (v. Cass. n. 24432-20, nonchè in generale Cass. n. 13312-18);

ne segue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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