LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28396-2019 proposto da:
M.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrenti –
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. M.A., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal ***** per il concreto rischio di essere ucciso.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto del richiedente.
Avverso tale provvedimento M.A. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Torino, che con decreto n. 5299/2019, pubblicato il 14/08/2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da M.A., con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
4.1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza in camera di consiglio è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente principale.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4) attesa la indefensio della parte pubblica.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021