LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22304-2019 proposto da:
A.O., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonchè contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino *****, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.
Con il decreto impugnato il Tribunale de L’Aquila rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.O. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della Direttiva 2004/83/CE, abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2011/95/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 5 e 14 della Direttiva 2005/85/CE, abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato la storia personale del richiedente, non ritenendola rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riferimento al contesto esistente nel Paese di origine.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè all’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2011/95/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 della Direttiva 2005/85/CE, abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 perchè il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato i principi vigenti in materia di protezione internazionale in relazione all’onere della prova. In particolare, il richiedente lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice abruzzese, dei documenti attinenti al concorso cui egli aveva dichiarato di aver preso parte.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. Ed invero il richiedente aveva dichiarato di aver preso parte ad un concorso per essere assunto nelle forze di polizia *****na; di aver cercato una raccomandazione da parte di un funzionario, che si era impegnato ad aiutarlo dietro l’impegno, da parte del richiedente, di versargli sei mesi di retribuzione; di aver garantito tale impegno mediante la consegna al predetto funzionario dei documenti attestanti la proprietà della casa di sua nonna e della sorella di sua nonna; di aver poi verificato che nonostante alcune email ricevute per la convocazione a sostenere le prove selettive del concorso, in realtà il suo nome non risultava tra gli ammessi a dette prove; di aver quindi chiesto spiegazioni al funzionario, il quale si era rifiutato di riconsegnare i documenti legittimanti la proprietà delle due abitazioni che il richiedente gli aveva consegnato e lo aveva minacciato di farlo arrestare nel caso in cui avesse proseguito nel rivendicare la riconsegna di detti documenti; di aver poi deciso, per il timore del funzionario e della sorella della nonna, che nel frattempo aveva appreso di quanto da lui fatto, di lasciare il Paese. Il Tribunale, dopo aver evidenziato che gran parte della documentazione depositata dal richiedente era in realtà relativa ad un’altra persona, ha ritenuto comunque la storia non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale poichè, pur essendo notorio che per entrare in polizia in ***** occorre spesso pagare ingenti somme di denaro, il racconto dello straniero non evidenziava profili di persecuzione per motivi riconducibili all’art. 8, nè timori di danno grave inquadrabili nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (lett. a) e b) (cfr. pag. 12 del decreto). Il giudice di merito ha quindi esaminato tutti i fatti dedotti dal richiedente ed i profili della domanda da quest’ultimo introdotta, ritenendo in ultima analisi la storia credibile, ma non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata in *****, senza considerare quanto risulterebbe da diverse fonti internazionali.
La censura è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha esaminato il contesto interno del Paese di origine del richiedente ed ha escluso, con adeguata motivazione (cfr. pag.13 del decreto) la sussistenza, nell'*****, di condizioni sussumibili nell’ambito dell’art. 14 lett. c). Nel far ciò il Tribunale abruzzese ha indicato le fonti internazionali consultate e dato atto delle specifiche informazioni da esse tratte, in tal modo uniformandosi ai principi posti da questa Corte (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174). Rispetto a tale valutazione il ricorrente contrappone alcuni precedenti di merito, evidentemente relativi a differenti fattispecie e non idonei a spiegare alcuna efficacia vincolante ai fini della decisione del presente ricorso. Inoltre, sul punto è opportuno ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062).
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 1911 art. 3 della Convenzione E.D.U., artt. 2 e 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche la protezione umanitaria.
La censura è inammissibile. Il Tribunale, invero, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la tutela umanitaria in quanto il richiedente non aveva dimostrato alcun processo di integrazione in Italia ed in considerazione del fatto che “… i problemi eventuali dell’ A. deriverebbero dal fatto che egli corruppe un funzionario, tenendo, dunque, una condotta illecita” (cfr. pag. 14 del decreto impugnato). La censura non supera tali affermazioni, in quanto il richiedente non allega alcun percorso di specifica e idonea integrazione in Italia, nè fornisce alcun elemento idoneo a contestare la conclamata illiceità del fatto che, a tutto voler concedere, costituirebbe la causa remota della situazione di vulnerabilità in cui il richiedente si sarebbe volontariamente posto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità notificato controricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021