Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.7906 del 19/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21853-2019 proposto da:

B.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Grillo, con studio in Perugia via Toti n. 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 375/2019 del Tribunale di Perugia, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– B.S., cittadino del *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia emesso a seguito del ricorso proposto avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;

– il richiedente assume di essere fuggito perchè perseguitato dal padre per motivi religiosi; sostiene che allo scopo di farlo arrestare, il padre si era recato a casa sua con la polizia per cercare un anello e, in quell’occasione, era stata rinvenuta della marijuana ed egli era stato arrestato; era poi riuscito a sottrarsi all’arresto scappando in Costa d’Avorio, da dove era poi fuggito in Libia prima di arrivare in Italia;

-il tribunale riteneva il suo racconto privo di credibilità e, conseguentemente, aveva confermato il rigetto di tutte le domande;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con costituzione tardiva l’intimato Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e art. 35 bis, comma 9, 10 e 11 per la mancata audizione da parte del tribunale del richiedente asilo;

– il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la statuizione impugnata, nella quale si dà atto dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, come previsto dall’art. 35 bis cit., nel corso della quale il difensore ha chiesto l’audizione rappresentando, tuttavia, che non vi erano particolari temi di indagine da approfondire;

– il tribunale ha motivato la mancata audizione condividendo la valutazione del difensore circa la mancanza nel ricorso introduttivo dell’indicazione di nuovi temi di indagine e di nuove allegazioni;

-tale motivazione è in linea con l’interpretazione fornita da questa Corte in ordine ai casi in cui si debba procedere all’audizione del richiedente asilo (cfr. 21584/2020) e cioè quando: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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