Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7971 del 22/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANP Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18132-2014 proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAINO ALESSANDRO, STEFANINI ANNA;

– ricorrente –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAINO ALESSANDRO, STEFANINI ANNA;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

D.S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 442/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

RILEVATO

Che:

Di Santo Vito propone, sulla base di quattro motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 442/30/14, depositata il 13 febbraio 2014 deducendo l’erroneità della decisione di merito per l’omessa integrazione del contraddittorio, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e per avere affermato l’inesistenza soggettiva delle fatture emesse dalla. società Diesse, in violazione delle norme che regolano la distribuzione dell’onere della prova.

L’Agenzia delle entrate resiste proponendo ricorso incidentale, al quale replicava il contribuente.

Con apposita istanza il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n.. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata.

Atteso che non è stata presentata l’istanza di trattazione della parte interessata entro il termine di legge e che l’Agenzia non ha notificato il diniego di definizione (citato D.L., art. 11, comma 10, prima parte) il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenutasi da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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