Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7997 del 22/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6534/2018 R.G. proposto da:

FER S.C.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. ti prof.

Puri Paolo e (PEC paolopuri.ordineavvocatiroma.org) dall’avv. Mula Alberto (PEC albertomula.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 1082/04/17 depositata il 28/11/2017, notificata il 19 dicembre 2017;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/10/2019 dal consigliere Succio Roberto.

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziarie e i in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato quindi legittimo in diniego di rimborso impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con ricorso affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Doganale.

CONSIDERATO

che:

– per ragioni di speditezza e di logica vanno esaminati per primi il secondo e il terzo motivo di ricorso;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52 comma 23, lett. b) (c.d. Testo Unico accise o TUA) e del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, e art. 2602 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR negato la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente, società consortile, in quanto questi è stato ritenuto privo della qualifica di autoproduttore dal momento la l’energia elettrica prodotta era in concreto ceduta ai soggetti consorziati ritenuti terzi rispetto al cedente, poichè giuridicamente muniti di propria soggettività autonoma;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ancora di recente ha statuito (confermando quanto già ritenuto con precedente pronuncia, vale a dire Cass. 8293/2014) che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12444 del 10/05/2019) In tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, il D.L. n. 511 del 1998, art. 6, conv. con modif. in L. n. 20 del 1989 (nel testo vigente “ratione temporis”), prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore;

– l’affermazione sopra esposta, resa con riguardo alle addizionali locali, è coerente con quanto statuito dalla CTR, secondo la quale, in massima sintesi, anche per le accise (tributo principale rispetto alle quali le addizionali risultano tributo accessorio) vige il medesimo principio;

– risulta poi priva in ogni caso di rilevanza la disposizione di cui al D.lgs. n. 79 del 1999, trattandosi di previsione avente oggetto e finalità del tutto diverse da quelle tributarie;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto nel presente caso di non far applicazione delle sanzioni, ferma restando però in ogni caso la debenza del tributo;

– il motivo è privo di fondamento;

– invero, il D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 in tema di esclusione della responsabilità del contribuente, testualmente limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria (cfr. Cass. 3757/2012, sia pure con riguardo alla portata del comma 2 dell’art. 10 citato; successivamente in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5934 del 25/03/2015; in ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 370 del 09/01/2019); l’articolato normativo è del tutto chiaro nella sua previsione e non ammette alcuna differente interpretazione;

– peraltro, andando di diverso avviso, risulterebbe vulnerato l’art. 53 Cost., ammettendosi in sostanza che sia pur in presenta della capacità contributiva attinta dal prelievo, l’espressione (eventualmente anche erronea) dell’Ufficio contraria all’applicazione del tributo possa derogare a tal dettato costituzionale;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto che il ricorso da parte della contribuente società al c.d. “ravvedimento operoso” di cui alla disposizione invocata abbia effetto preclusivo dell’istanza di rimborso di quanto versato sia a titolo di imposta, sia a titolo di sanzione;

– il motivo è inammissibile;

– orbene, la pronuncia impugnata si fonda su due distinte “rationes decidendi”; la prima – in diritto – consistente nel principio di diritto enunciato dalla pronuncia di questa Corte appena citata; la seconda in fatto – derivante dall’assenza della natura di autoproduttore in capo alla contribuente società;

– dal rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso sopra deciso discende la conferma della “ratio decidendi” da essi censurata, che resiste; ne deriva (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018) che poichè la decisione di merito si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ” rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa;

– conclusivamente, il ricorso è rigettato;

– stante la recente soluzione delle questioni sopra poste, le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate;

– sussistono i requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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