LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8300-2014 proposto da:
I.G.F. E FIGLIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTAGGIA LORENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LEGNANO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, I. E FIGLI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 20/11/2013;
adita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
RILEVATO
Che:
La società I.G.F. e Figlia srl soc. unipersonale in liquidazione, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 165/38/13;
che si costituiva con controricorso l’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto;
che successivamente il ricorrente dava atto, con adesione della Agenzia delle Entrate,che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;
che è stato documentato il pagamento delle rate;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del con contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021