Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8038 del 23/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13359/2016 R.G. proposto da:

Exergia Energia e Gas S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 77, presso l’avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all’avv. Gianleo Occhionero, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 67, n. 973/67/16 del 8 febbraio 2016, depositata il 22 febbraio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della controversia relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della controversia e il pagamento delle somme dovute secondo il calcolo effettuato dall’Ufficio;

Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che la definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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