Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8041 del 23/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 593 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

Givi 87 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1496/29/16, depositata in data 19 settembre 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Givi 87 s.r.l. un avviso di accertamento, con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, tre avvisi di rettifica della dichiarazione Iva, aveva contestato l’indebito assoggettamento al regime fiscale agevolato della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale di Immobiliare Cure s.r.l., non sussistendo il presupposto della commerciabilità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. d) e comma 2; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello, quindi la società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

con atto depositato il 6 novembre 2020 e notificato alla controricorrente in data 30 settembre 2020 parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, essendo intervenuta la definizione agevolata ed essendo venuto meno il proprio interesse alla definizione del ricorso;

la ricorrente ha quindi manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse;

non risulta che controparte, alla quale comunque l’atto è stato notificato, abbia apposto il suo visto, come richiesto dall’art. 390 c.p.c., comma 3;

deve, quindi, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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