LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8361-2015 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO ZAMBRANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ***** – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 4721/2014 della COMM. TRIB. REG.
LOMBARDIA, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
RILEVATO
che 1. D.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 4721/2014 della CTR della Lombardia, la quale nel riformare la decisione della CTP di Varese, riconosceva la legittimità dell’avviso di accertamento sotto il profilo motivazionale, reiterando le difese svolte nel giudizio di merito con riferimento alla dedotta omessa allegazione del listino ufficiale della camera di commercio e degli “Studi e ricerche” effettuati dall’ufficio. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Preliminarmente va rilevato che con apposita istanza il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, essendo intervenuta domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Dalla documentazione prodotta, risulta l’avvenuto pagamento delle rate risultanti dal prospetto della domanda di definizione; ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96; dichiara estinto il giudizio ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021