LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4589-2013 proposto da:
M.C., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 16, presso lo studio dell’avvocato ERMINIA MAZZONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA PAGLIANI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 113/2011 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
CHE:
M.C. e M.G. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 113/22/2011 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la quale veniva accolto l’appello dell’Ufficio e annullata la sentenza n. 33/01/2009 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia aveva accolto il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso gli avvisi di accertamento n. ***** e n. ***** per IRPEF, anno di imposta 2002. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. M.G. con nota del 29 settembre 2017 ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, depositando domanda di definizione delle liti fiscali, ed F24 per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione.
CONSIDERATO
CHE:
– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando F24 con attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute ai fini della definizione; L’Agenzia delle Entrate con nota del 6.9.2018 ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Reggio Emilia, con nota del 19.6.2018, ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
– Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Reggio Emilia ha comunicato il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, allegando anche la relativa nota del 19.6.2018;
– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021