Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8048 del 23/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13574/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Gestioni Immobiliari Meridionali s.r.l., (già Gestione Giochi Sale s.r.l.), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso lo studio degli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Carlo Colapinto, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele D’Innella giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari), Sez. 9, n. 49/09/10 del 8 febbraio 2010, depositata il 12 aprile 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che la controparte ha prodotto memoria e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite relativamente atto impositivo oggetto della controversia e il pagamento delle somme dovute a mezzo F24;

Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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