Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8050 del 23/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22235-2015 proposto da:

POLICART SRL, B.S.G., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1386/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. La srl Policart, B.S.G. e T.M. ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Toscana aveva dichiarato la legittimità di avvisi, notificati dall’Agenzia delle entrate ad essi ricorrenti, per maggiori imposte accertate a seguito di verificata indeducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti;

2. con atto in data *****, i contribuenti chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e depositava copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e ad attestazione delle prima rata del dovuto;

3. con atto in data *****, l’Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo i contribuenti pagato quanto previsto per il perfezionamento della procedura di definizione della lite;

5. il giudizio deve essere dichiarato estinti e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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