LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Dario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33217-2019 proposto da:
M.R., M.R., D.A., C.E.C., M.M.G., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, *****, AGENZIA DEL DEMANIO, D.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
ritenuto con la sentenza di questa Corte n. 8939/2019, depositata il 29/3/2019, vennero rigettati i due separati ricorsi avanzati, rispettivamente, da D.D., nonchè da M.P., D.A., C.E.C., M.M.G., M.R., M.R. e C.F. contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza non definitiva n. 183/2012 e quella definitiva n. 10283/2015 emesse dalla Corte d’appello di Salerno;
FATTO E DIRITTO
che:
M.P., D.A., C.E.C., M.M.G., M.R., M.R. propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., assumendo che la Corte di cassazione, a causa di errata lettura degli atti:
a) non aveva preso in esame un profilo del primo motivo di ricorso (pag. 26), con il quale i ricorrenti avevano denunziato il vizio della sentenza non definitiva per aver fatto parte del collegio giudicante un magistrato che aveva istruito il processo di primo grado;
b) non aveva preso in esame la censura sviluppata alle lettere b), c), d) ed e) del secondo motivo del ricorso (pag. 30), in relazione alla sentenza definitiva (in particolare non era stata vagliato il profilo di censura con il quale si addebitava alla Corte locale di non avere tenuto conto degli effetti della nullità della notificazione dell’atto di riassunzione sul decorso del termine dell’usucapione);
c) che tali omissioni costituivano decisivi errori di fatto “nella lettura di atti interni” al giudizio della Corte di legittimità (corte Costituzionale, sentenza n. 36/1991);
che appare opportuno rimettere il vaglio d’ammissibilità alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021