LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13631/2019 proposto da:
D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto, (Pec: patrizia.bortoletto.ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
D.M. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bologna che gli ha negato la protezione internazionale:
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo il ricorrente assume violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non credibile la versione dei fatti posta a fondamento della domanda;
il motivo è inammissibile poichè quello sulla credibilità personale è un giudizio di fatto, che nella specie il tribunale ha plausibilmente motivato in coerenza coi parametri normativi predisposti dal legislatore;
II. – col secondo motivo il ricorrente assume la violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione in riferimento all’art. 5 T.U. Imm., artt. 2,10 e 32 Cost. e a svariate norme internazionali; nel concreto imputa al tribunale (a) di non aver svolto un’analisi approfondita della situazione del paese di provenienza ai fini della ricorrenza delle condizioni oggettive rilevanti per il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); (b) di non aver considerato la situazione di vulnerabilità personale a proposito della domanda di protezione umanitaria, in rapporto al livello di integrazione in Italia;
il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili, giacchè il tribunale ha svolto l’accertamento richiesto e semplicemente ha escluso la sussistenza delle condizioni dedotte dal ricorrente;
ciò ha fatto sulla scorta di un giudizio di merito correttamente motivato e insindacabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021