Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8109 del 23/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28328-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO STORTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 601/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Velletri in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario (per assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984) relativo a P.F. con decorrenza dal 1.7.2017 con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei e delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 800,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, P.f. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Inps depositava procura alle liti ma non svolgeva attività processuale.

CONSIDERATO

Che:

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali gli artt. 13,113,132 c.p.c. l’art. 2233 c.c., il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 19, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rilevava il ricorrente che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.

Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in esame) il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa” (Cass. n. 15656/2012 conf. Cass. n. 10454/2015, Cass. SU n. 10455/2015).

Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal cit. D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 1.212,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.212,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 400,00 per compensi Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472