LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26498/2016 R.G., proposto da:
la “Biufin S.p.A.”, con sede in *****, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Turchi e dal Prof. Avv. Alessandro Turchi, con studio in Modena, nonchè dall’Avv. Rita Gradara, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma” in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 28 giugno 2016 n. 1773/11/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 dicembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
La “Biufin S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 28 giugno 2016 n. 1773/11/2016, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per sanzioni amministrative in relazione all’I.R.E.S., all’I.V.A. ed all’I.R.A.P. relative all’anno 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena il 9 novembre 2011 n. 350/02/2011, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la definizione agevolata delle sanzioni amministrative del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 17, comma 2, fosse impedita per l’erroneo calcolo del versamento dovuto. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Dopo aver aderito alla definizione agevolata del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
RITENUTO
che:
1. La rinuncia al ricorso è rituale perchè è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390 c.p.c., comma 3).
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6", 26 febbraio 2015, n. 3971).
3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391 c.p.c., comma 2, secondo il quale “il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, deve essere opportunamente coordinato con la previsione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225. Quest’ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli “assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”. In ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391 c.p.c., comma 4, (secondo cui: “La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”), non avendo l’Agenzia delle Entrate o l’Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso dei ricorrenti.
4. Tuttavia, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
Si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2 ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare: Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 6, 7 novembre 2018, n. 28311).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 4 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021