Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8337 del 24/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11811-2017 proposto da:

A.R. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ALFREDO SCIALO’, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE D’AMICO e NUNZIO BOCCIA giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore e SOGET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10377/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 3/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

A.R. S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’impugnazione proposta da Soget S.p.A. avverso la sentenza n. 216/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento TARSU/TIA emessi da Soget S.p.A. come concessionario per la riscossione dei tributi di competenza del Comune di Sarno;

il Comune ed il Concessionario sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la società ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva, deducendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti stipulato, in data 23.12.2019, un atto di transazione definitiva della controversia, ritualmente depositato in allegato;

1.2. la conclusione dell’accordo determina dunque l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

1.3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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