LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22360-2020 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINICIO BAMONTI, SERGIO CICCARELLI;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 13051/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
Che:
la Cancelleria Centrale della Corte di Cassazione ha chiesto d’ufficio la correzione di errore materiale dell’ordinanza 13051/2020, emessa dalla Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento NRG 4574/2019 instaurato da B.E. nei confronti dell’Inail;
rappresentava l’ufficio che nel suddetto provvedimento era stato indicato erroneamente il numero di cronologico come *****, piuttosto che come *****;
sulla base delle indicazioni offerte dalla cancelleria il provvedimento va corretto mediante sostituzione, nell’ordinanza resa da questa Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento tra B.E. e Inail, iscritto al numero di ruolo generale 4574/2019, del numero cronologico del provvedimento, da indicare nel n. ***** in luogo che nel n. *****;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
Dispone la correzione dell’ordinanza resa da questa Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento tra B.E. e Inail, iscritto al numero di ruolo generale 4574/2019, mediante sostituzione del numero di cronologico indicato come ***** con il numero *****.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021