Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8515 del 25/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8769-2018 proposto da:

P.S., elettiva mente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO AURIEMMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8274/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che P.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la P. invoca “grave difetto di motivazione”: diversamente dalla motivazione dell’avviso di accertamento, la contribuente avrebbe ottemperato all’obbligo di presenziare al contraddittorio, adducendo giustificazioni non prese in considerazione dall’Ufficio;

che, col secondo, la ricorrente denuncia “infondatezza della ricostruzione”, effettuata dall’Ufficio sulla scorta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, giacchè la CTR non avrebbe considerato la natura di presunzioni semplici utilizzabili ai sensi della norma in questione;

che, mediante il terzo, la contribuente deduce “prescrizione dell’attività di accertamento”: il relativo avviso sarebbe nullo, perchè notificato oltre i termini di prescrizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

che l’Agenzia non si è costituita;

che il ricorso è inammissibile, giacchè i motivi non riportano chiaramente nè nell’epigrafe nè nel contenuto le norme di legge processuale o sostanziale, delle quali s’invoca la violazione, anche rispetto ai corrispondenti passaggi della sentenza impugnata;

che, in tema di ricorso per cassazione, non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza ove gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Sez. 5, n. 21819 del 20/09/2017);

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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