Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8603 del 26/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19392-2019 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 43, presso lo studio dell’avvocato CANONACO LUCIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato GANGI ANGELO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SNC, nonchè B.B., B.D., B.F., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FALDUTI CARMINE;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il 3-4-2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

l’avv. M.N., curatore del fallimento della ***** s.n.c. e dei soci in proprio, ricorre per cassazione contro il decreto col quale il tribunale di Cosenza gli ha liquidato il compenso ai sensi dell’art. 39 L. Fall.;

il Fallimento, rappresentato dal curatore speciale all’uopo nominato, ha replicato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO

Che:

I. – il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, è quello generale di sessanta giorni (Cass. Sez. U n. 26730-07), che decorre dalla data della comunicazione eseguita dal cancelliere, organo competente (ibidem cui adde – più di recente – Cass. n. 27123-18);

II. – in linea generale le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite anche in forme diverse da (ed equipollenti a) quelle previste dal codice di rito (art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. stesso codice), purchè sia certa l’avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario, il cui riscontro legittima la prassi del “visto per presa visione” apposto sull’originale del provvedimento da comunicare o del biglietto di cancelleria (v. Cass. n. 21428-14, Cass. n. 24742-06);

III. – nel caso concreto il provvedimento del tribunale reca l’attestazione del destinatario “per p.v.” in data 11-4-2019, cosa che peraltro è puntualizzata anche nella prima pagina del ricorso per cassazione;

IV. – poichè, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, tale attestazione di “presa visione” integra essa stessa la comunicazione siccome avvenuta nella stessa data, il ricorso è da considerare tardivo, essendo stato notificato a mezzo Pec in data 14-6-2019;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.400,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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