Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8605 del 26/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9546-2020 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA ALESSIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

avverso il decreto n. 19439/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

F.L., cinese, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che le ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di opposizione incentrati sulla ritenuta (dalla commissione territoriale) sua non credibilità; il motivo è manifestamente infondato, avendo il tribunale esaminato e motivatamente disatteso tutte le doglianze svolte nell’ambito del giudizio di merito;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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