Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8615 del 26/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15822-2019 proposto da:

ABACO SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito-

contro

ISOLPACK SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ZIDARICH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso per cassazione notificato dalla Abaco S.p.A. alla Isolpack s.p.a. in data 8.1.2019, la ricorrente impugnava la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe.

La parte intimata si è costituita.

Il ricorso per cassazione è improcedibile, lo stesso non risultando depositato presso la cancelleria di questa Corte entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, come attestato dalla cancelleria con nota del 30.5.2019.

Il ricorso è quindi improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in favore della Isolpack S.p.A. in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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