Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8667 del 29/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25459/2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGHINI MARIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CAMPOBASSO;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 14.12.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Campobasso, con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.K., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato in due distinti profili, il ricorrente lamenta: da un lato, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria per pericolo di vita; dall’altro lato, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente, di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo profilo è inammissibile per difetto di specificità: il giudice molisano, invero, ha ritenuto la storia personale del richiedente non credibile (cfr. pag. 2 del decreto impugnato) e la censura non sì confronta con tale specifica ratio decidendi.

Il secondo profilo, viceversa, è fondato. Il provvedimento impugnato esclude la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza indicare in modo specifico le fonti informative consultate e senza dar modo, quindi, al richiedente di verificare la pertinenza e la specificità dell’informazione da esse tratte. In proposito, occorre dare continuità al principio secondo cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Il primo motivo va, di conseguenza, parzialmente accolto, in particolare quanto al secondo profilo. Ciò implica l’assorbimento delle restanti censure, con le quali il ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la cassazione del provvedimento in relazione alla censura accolta ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in differente composizione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo profilo del primo motivo di ricorso; accoglie il secondo profilo della predetta censura; dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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