Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.8969 del 31/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29502/2019 proposto da:

O.N.D., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO LUIGI BERSANI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO SEZIONE MONZA BRIANZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.N.D., cittadino *****, ricorre per cassazione con 3 motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6667 del 20 agosto 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la motivazione del decreto circa la credibilità del ricorrente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 3 e 5, art. 5, lett. h). “Il tribunale ha effettuato una erronea e superficiale ricostruzione dei fatti compiendo una valutazione contra legem in merito alla credibilità del ricorrente”.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la parte del decreto ove il Tribunale, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 19, non rinviene i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione personale.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la motivazione del decreto ove dispone di non concedere la protezione umanitaria, non ravvisando la condizione di vulnerabilità dell’odierno ricorrente, sulla base del fatto che il signor O., sul territorio dello Stato, si sia limitato alla sola attività lavorativa, tralasciando una ponderata valutazione circa ulteriori elementi essenziali ai fini di una giusta decisione, ovverossia le condizioni in cui versa il ricorrente ed il futuro significativo peggioramento dell’espresse se il ricorrente venisse rimpatriato, incorrendo, così, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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