Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8978 del 31/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 336/2019 proposto da:

Axa Assicurazioni S.p.a., in persona procuratore speciale R.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti, n. 103 presso lo studio dell’avvocato Dellago Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Martini Filippo, e Rodolfi Marco;

– ricorrente –

contro

B.R., nella qualità di genitore esercente la potestà

genitoriale su B.G., elettivamente domiciliato in Roma alla via Elvia Recina, n. 6 presso lo studio dell’avvocato De Petrillo Romanelli Giovanna che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gambaretto Alberto;

– controricorrente –

nonchè contro Riviera Snc Di B.R. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3008/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale;

osserva quanto segue:

FATTI DI CAUSA

AXA Assicurazioni S.p.a. censura con due motivi di ricorso su la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 3008 del 06/11/2018, che ha riconosciuto a un minore il risarcimento del danno iure proprio per decesso della madre per colpa esclusiva della stessa, che aveva lasciato l’auto, sulla quale il minore era trasportato, in folle senza freno a mano ed era, quindi, stata investita dalla stessa dopo esserne scesa.

Resiste con controricorso B.R..

Il P.G. ha concluso per la rimessione della causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia riveste rilevanza nomofilattica in tema di risarcimento del danno provocato da soggetto rimasto esso stesso vittima dell’evento.

Appare pertanto opportuna la trattazione in pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472