Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9058 del 01/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17026-2019 proposto da:

A.F., T.V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO FARAONE;

– ricorrenti –

contro

V.A., S.T., V.C., V.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato MARIA MAGGIOLINO, rappresentate e difese dagli avvocati MARIO SIMONE, MARCO MONTEDORO, MARIA LUISA MAGGIOLINO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza N. 546/2019 R.G. del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– con ordinanza del 13.5.2019, il Tribunale di Matera rigettò il reclamo proposto da A.F. e T.V.R. nei confronti di S.T., V.M., V.A., V.C. e V.T. avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio;

– avverso l’ordinanza di reclamo hanno proposto ricorso per cassazione A.F. e T.V.R. sulla base di tre motivi;

– S.T., V.M., V.A., V.C. e V.T. hanno resistito con controricorso.

RITENUTO

che:

– oggetto del ricorso per cassazione è l’ordinanza di rigetto del reclamo, che, per giurisprudenza granitica di questa Corte non è ricorribile per cassazione perchè è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6180; Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, n. 25411);

non è pertinente il rilievo contenuto in ricorso, secondo cui il ricorso per cassazione avrebbe ad oggetto l’esecutività della sentenza del Tribunale di Matera n. 507/2018, che ha dichiarato estinta la servitù di passaggio esercitata dai ricorrenti in possessoria, in quanto la presunta esecutività della suddetta sentenza costituisce oggetto della cognizione del giudice reclamo, la cui pronuncia, quali che siano le questioni dal medesimo trattate, si risolve comunque in una statuizione di carattere possessorio, come tale priva della caratteristica della decisorietà e, pertanto, non impugnabile per cassazione;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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