Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9061 del 01/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. Picaroni Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22326 – 2018 R.G. proposto da:

A.C., – c.f. *****, – COOPERATIVA IMPERIA PESCA, –

c.f./p.i.v.a. *****, – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Donata Di Stefano ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Piero Faletti.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI, – c.f. *****, – in persona del Ministro pro tempore, CAPITANERIA di PORTO di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 384/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

dato atto che i ricorrenti hanno depositato in data 10.11.2020 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso ed hanno chiesto farsi luogo alla integrale compensazione delle spese di lite;

dato atto che non risulta che i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia; ritenuto che nulla osta a che i ricorrenti siano in solido condannati, come da dispositivo, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità;

dato che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A.C. e dalla “Cooperativa Imperia Pesca” ed iscritto al n. 22326 – 2018 R.G.;

condanna in solido i ricorrenti, A.C. e “Cooperativa Imperia Pesca”, a rimborsare ai controricorrentì, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di *****, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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