Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9079 del 01/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3413 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

V.T., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di La Rotaia s.n.c. di G.M.

& C., G.M., Stanleybet Malta Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Roberto A.

Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliatosi presso lo studio dei primi tre in Roma, alla via Vincenzo Bellini, n. 24;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 9 luglio 2015, n. 3166/2015;

sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle dogane ha recuperato, in relazione agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come successivamente modificato, nei confronti della s.n.. La Rotaia di G.M. & C., esercente l’attività di ricevitoria delle scommesse, e della Stanleybet Malta Limited, bookmaker estero, privo di concessione ad operare in Italia, oltre interessi e sanzioni;

– la società esercente attività di ricevitoria, i suoi soci e il bookmaker impugnarono il conseguente avviso, senza successo nè in primo, nè in secondo grado;

– in particolare, il giudice d’appello ha escluso che la norma impositiva sia discriminatoria, con riguardo al presupposto soggettivo dell’imposta, ha sostenuto che essa sia conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, ha sottolineato l’inconferenza della censura concernente la violazione del contraddittorio nei confronti di Stanleybet Malta Limited e ha affermato la sussistenza del requisito della territorialità;

– contro questa sentenza propongono ricorso la Rotaia s.n.c. di G.M. & c., i suoi soci e Stanleybet Malta Limited per ottenerne la cassazione, che articolano in nove motivi e che illustrano con due distinte memorie, cui l’Agenzia delle dogane reagisce con controricorso, parimenti illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

– le parti convengono che è cessata la materia del contendere, in ragione dell’avvenuto pagamento dell’imposta in corso di giudizio;

– effettivamente il pagamento ha eliso la materia del contendere;

– la mancanza di precedenti di giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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