Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9246 del 06/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12836/2018 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1986/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

A.C. e altri convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia, il Ministero dell’università, esponendo di aver frequentato corsi di specializzazione medica, in anni accademici tra il 1979 e il 1995, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza delle scuole, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione delle amministrazioni, con pronuncia riformata dalla corte di appello che: accoglieva per alcuni la domanda parametrando il “quantum” alle più contenute previsioni di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370; rigettava per altri la domanda rilevando il mancato deposito di certificazione sull’iscrizione e sulla durata dei corsi; rigettava per altri ancora la domanda rilevando che i corsi erano iniziati prima del 1 gennaio 1983, ossia prima del termine ultimo per il recepimento nazionale della normativa Eurounitaria; rigettava per altri ancora, infine, la domanda rilevando che non era stata provata l’analogia dei corsi seguiti, e non rientranti tra quelli degli elenchi previsti dalla normativa unionale, con alcuni di questi ultimi;

avverso questa decisione ricorrevano per cassazione gli originari attori in epigrafe, articolando sei motivi e depositando memoria;

resistevano con controricorso le amministrazioni;

con ordinanza interlocutoria n. 14842 del 2019 la Sesta sezione rinviava alla Terza sezione di questa Corte;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2,3,10,97, Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 2697,2699,2700,2714,2721,2724,2725,2727,2728,2729,2730,2733 c.c., artt. 112,166,167,183,184,189,209,210,211,212,213,244,245,247,343,345,346,347,352,356 c.p.c., art. 96 disp. att. c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che il tempo d’iscrizione ai corsi e la relativa durata erano stati oggetto di specifiche allegazioni sin dal primo grado ed erano rimasti privi di specifica contestazione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2,3,10,97, Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 2697,2699,2700,2714,2721,2724,2725,2727,2728,2729,2730,2733 c.c., artt. 75,81,99,100,112,166,167,183,184,189,209,210,211,212,213,244,245,247,343,345,346,347,352,356 c.p.c., art. 96 disp. att. c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che al riguardo del tempo d’iscrizione e della durata dei corsi, nonchè sull’analogia con quelli inclusi negli elenchi unionali, erano state formulate specifiche istanze istruttorie rimaste disattese;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2,3,10,97, Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che per i corsi iniziati prima del 1 gennaio 1983 spettava l’adeguata remunerazione a decorrere da quella data, che aveva segnato l’inizio dell’inadempimento statuale;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2,3,10,97 Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, dei REGCE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, degli artt. 1223,1226,1227,2056 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che era stata fondatamente domandata la riparazione del danno da perdita di “chance”, da lesione del diritto di seguire un percorso di specializzazione scevro da preoccupazioni esistenziali, e da mancato riconoscimento del punteggio concorsuale derivante dal riconoscimento comunitario del titolo; al contempo sarebbe stato erroneo il riferimento alla L. n. 370 del 1999, per la quantificazione monetaria dell’adeguata remunerazione, poichè avrebbe dovuto compiutamente accordarsi la stessa somma prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli anni accademici dal 1991-1992, ferma sul punto, nel dubbio, la necessitò di sollevare pregiudiziale comunitaria;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11, nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di accordare anche interessi compensativi e rivalutazione monetaria progressiva, trattandosi di debito di valore perchè risarcitorio;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2,3,10,97 Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, dei REGCE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, degli artt. 1223,1226,1227,2056 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che la soluzione riduttiva seguita avrebbe determinato un’incompiuta tutela dei diritti con sacrificio eccessivo e non proporzionale dei deducenti anche a fronte di quanto accordato a coloro che avevano seguito i corsi dopo l’anno accademico 1990-1991 ovvero i pregressi ma percependo sin dal 1999 una diversa seppure irragionevole misura di base, il tutto, se del caso, previa verifica pregiudiziale a seguito di rimessione alla Corte di giustizia;

Rilevato che:

il primo motivo, relativo a C.R.M., D.F.A.M., G.R., s.r., T.E.T., V.I. (per le specializzazioni riportate a pag. 17 del ricorso), è fondato per quanto di ragione;

nel ricorso (pag. 17) si richiamano specificatamente le allegazioni, riportate anche nell’odierno gravame (pagg. 4-6), rimarcando che non era giunta sullo specifico punto, dalle controparti, alcuna contestazione;

la difesa erariale significativamente non replica al riguardo nel controricorso (pag. 1, punto 1);

la stessa sentenza qui impugnata parla di fatto costitutivo, “costituito dall’avvenuta frequentazione dei corsi di specializzazione nel corso di determinati anni”, “contestato del tutto genericamente dalla difesa erariale” (pag. 29);

il secondo motivo è in parte assorbito da quanto osservato sul primo;

la residua censura è in parte inammissibile, in parte infondata;

si fa riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori sul punto ma quelli riportati (pagg. 21-22) sono del tutto generici e inidonei allo specifico riguardo, e inoltre non si specifica la modalità con cui sarebbero stati riproposti in appello (dopo il rigetto del Tribunale fondato sulla prescrizione);

al contempo, la sentenza impugnata ha in questo caso dato conto della specifica contestazione della difesa erariale (pag. 31, secondo capoverso, della sentenza impugnata);

quanto alla questione inerente all’idoneità dei corsi per analogia con quelli inclusi negli elenchi unionali, formulata dai deducenti A.C., D.P.A., L.D., P.G. (per le specializzazioni riportate a pag. 24 del ricorso), va ribadito come ciò che rileva ai fini dell’attribuzione del diritto all’indennizzo per tardiva attuazione della direttiva n. 82/76/CEE da parte dello Stato italiano non è la corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti o almeno due Paesi dell’Unione, atteso che, stante la “ratio” normativa, rileva invece l’equipollenza di contenuto sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle dell”acquis communautaire” (cfr., ad esempio, Cass., 23/07/2019, n. 19748 del 2019, pag. 43, Cass., 17/01/2019, n. 1057, pag. 6);

ciò posto, l’accertamento in parola è prettamente in fatto, e risulta essere stato svolto in negativo dalla corte territoriale (pag. 32, primo capoverso, della sentenza impugnata);

il terzo motivo è relativo ai deducenti Am.Fr., C.L., D.R., G.R., Gi.Ro., Ma.Sa., M.P., S.M., Sa.An., Sc.Ma.Fa., Ca.Ma., Pi.Va. (per le specializzazioni riportate a pag. 25 del ricorso);

la censura è parzialmente fondata;

a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23581 del 2016, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 24 gennaio 2018 (C-616/16 e C-617/16) dell’ottava sezione, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa” (cfr. anche Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 19107);

questa Corte ha quindi ribadito successivamente che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa: ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

deriva da quanto sopra che il ricorso è fondato quanto alle posizioni riportate a pag. 25 per i ricorrenti C. (ginecologia e ostetricia), D. (odontostomatologia) M. (tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio), Ca. (medicina interna);

va invece disposto rinvio a nuovo ruolo, previa separazione, per i ricorrenti, sempre indicati a pag. 25 del ricorso, Am. (odontostomatologia), G. (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), Gi. (odontostomatologia), Ma. (malattie dell’apparato cardiovascolare), S. (neuropsichiatria infantile), Sa. (ematologia), Sc. (pediatria), Pi. (medicina dello sport);

i motivi quarto, quinto e sesto, da esaminare unitariamente per connessione, sono in parte inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in parte infondati;

questa Corte ha chiarito che:

in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);

con la conseguenza che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass., 09/02/2012, n. 1917 e succ. conf., citata adesivamente dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14 punto 5.3);

tale liquidazione legislativa è come tale di norma statisfattiva, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr., Cass., 09/07/2015, n. 14376, Cass., 17/01/2019, n. 1058), come nel ricorso non viene in alcun modo specificamente spiegato;

anche la Corte di giustizia ha ribadito di recente che la normativa comunitaria, ferma naturalmente la non irrisorietà della quantificazione nazionale, non ha stabilito una definizione di “adeguata remunerazione” (a qualunque titolo attribuita per i fatti in esame) (Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16; conf. Cass., 27/02/2019, n. 5719) sicchè la conclusione deve ritenersi “acte clair” che non necessita di rinvio pregiudiziale;

ciò posto, quanto al resto, alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, da interpretarsi come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

nella censura non si indica quale sarebbe stato, invece, lo specifico fatto idoneamente e tempestivamente allegato, decisivo rispetto alle singole domande svolte, il cui esame, in tesi, sarebbe stato omesso;

ne deriva che:

– non risulta alcun vizio motivazionale, nel perimetro di ammissibilità sopra ricostruito;

posti gli accertamenti in fatto, non emerge alcun errore “in iudicando”;

nè vi è alcuna lesione della tutela dei diritti fondamentali, atteso che si rientra per un verso nel perimetro dell’applicazione del regime probatorio e per l’altro nella valutazione non irragionevole della quantificazione come prima ricostruita, sicchè non vi è necessità alcuna nè di sollevare questioni di costituzionalità nè di rinvio pregiudiziale comunitario;

si compensano le spese quanto ai rigetti stanti le progressive stabilizzazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo;

– rigetta il secondo motivo;

– sul terzo motivo lo accoglie quanto alle posizioni dei ricorrenti C.L. (ginecologia e ostetricia), D.R. (odontostomatologia) M.P. (tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio), Ca.Ma. (medicina interna);

– sul terzo motivo rinvia a nuovo ruolo, previa separazione, per i ricorrenti Am.Fr. (odontostomatologia), G.R. (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), Gi.Ro. (odontostomatologia), Ma.Sa. (malattie dell’apparato cardiovascolare), S.M. (neuropsichiatria infantile), Sa.An. (ematologia), Sc.Ma.Fa. (pediatria), Pi.Va. (medicina dello sport);

– rigetta il quarto, quinto e sesto motivo;

compensa le spese quanto alle posizioni inerenti ai rigetti, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Palermo perchè provveda, per quanto di ragione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti soccombenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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