Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9293 del 07/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20346-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOVIP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/03/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Autovip srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani avverso l’avviso notificato in data 2.8.2010 con il quale, all’esito del processo verbale di contestazione, veniva contestata alla contribuente l’indebita detrazione di costi per operazioni soggette ad Iva rivelatesi soggettivamente inesistenti con conseguente ripresa fiscale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e Commissione Tributaria della Regione Sicilia dichiarava inammissibile l’appello per intempestività della notifica dell’atto di appello.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente non si è costituita.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, così come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto intempestiva la proposizione dell’atto di appello.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Come risulta dalla motivazione dell’impugnata decisione la sentenza resa dalla CTP è stata depositata in data 13 giugno 2014 e l’appello risulta notificato al contribuente il 28 gennaio 2015 a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto il 27 gennaio.

2.2 I giudici di seconde cure hanno ritenuto che l’atto di appello fosse stato notificato senza il rispetto del termine decadenziale, previsto dall’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile, stante il richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, anche al processo tributario, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata.

2.3 Invero il D.L. n. 232 del 2014, che ha disposto l’abbreviazione della sospensione dei termini processuali, prima prevista nel periodo 1 agosto – 15 settembre di ciascun anno, al periodo 1 agosto – 31 agosto precisa, all’art. 16, comma 3, che tale disciplina ha efficacia a decorrere dall’anno 2015.

2.4 La nuova disposizione, quindi, non si applica al caso di specie essendo la sentenza stata emessa nel 2014 ditalchè il termine ultimo per l’impugnabilità della sentenza della CTP, depositata il 13 giugno 2014, conteggiando il periodo di sospensione 1 agosto-15 settembre, andava a scadenza il 28 gennaio 2015.

2.5 Nè consegue che l’atto di appello, spedito, come accertato dall’impugnata sentenza, il 27 gennaio 2015, e pervenuto a regolare destinazione il 28 gennaio, può ritenersi tempestivamente notificato.

3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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