Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9463 del 09/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1609/2017 proposto da:

L.F., S.E., elettivamente domiciliate in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell’avvocato Iasonna Stefania, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Maresciallo Pilsduski n. 118, presso lo studio dell’avvocato Zanacchi Luca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1133/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Il Collegio:

RILEVATO

che i signori S.E. e L.F., da un lato, e S.T., dall’altro, con atto del 21.01.2021, hanno reciprocamente rinunciato, rispettivamente, al ricorso ed al controricorso, accettando contestualmente e reciprocamente le rinunce altrui;

che non deve statuirsi sulle spese di lite, avendo le parti – tra l’altro – concordato la totale compensazione delle spese medesime.

PQM

Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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