Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9592 del 12/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22313-2020 proposto da:

ESSEBIEMME GROUP, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non partecipata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3123/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da Essebiemme Group contro la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3123/2019;

che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;

che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo;

che, tuttavia, la parte controricorrente non si è costituita al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) – ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso e le questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;

che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto, non le spese vanno compensate in assenza di difese in punto improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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