Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9604 del 12/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15779/2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6 (in luogo di via Lucrino n. 14), presso lo studio dell’avvocato Vasaturo Giulio, rappresentato e difeso dall’avvocato Coppola Vito;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato costituito –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Palermo ha respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino ***** B.E., n. ***** il *****, il quale aveva dichiarato: di aver lasciato il ***** all’età di 4 anni, in seguito all’omicidio del padre da parte dei ribelli; di essersi recato in ***** con la madre (di origine *****) che si era rispoata con un cittadino *****, il quale lo aveva sottoposto a gravi maltrattamenti; di aver perciò lasciato il Paese insieme alla sorella, recandosi in Libia, dove aveva subito altri maltrattamenti e la privazione della libertà personale; di essere giunto in Italia ancora minorenne; di temere per la propria vita in caso di rientro in *****, stanti i comportamenti patrigno.

2. La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), (motivazione apparente) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il tribunale ripetuto l’errore compiuto dalla Commissione territoriale di attribuire al ricorrente la nazionalità ***** in luogo di quella *****, solo perchè egli in sede di audizione a domanda aveva risposto di “sentirsi *****”; la protezione sussidiaria era stata negata a causa di questo errore, nonostante l’instabilità socio-politica del ***** per la presenza dei ribelli.

2.2. Il secondo motivo denunzia analogamente la nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), (motivazione apparente) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, essendo stato motivato il diniego di protezione umanitaria con clausole di stile, senza riferimento alla documentata attività lavorativa e all’incolmabile sproporzione tra il vissuto del ricorrente in ***** e poi in *****.

3. Il primo motivo è infondato e va respinto, poichè il Tribunale non ha attribuito al ricorrente la nazionalità ***** – dando invece atto che questi è nato in ***** (*****) – bensì ha osservato che, subito dopo la nascita, egli si era trasferito in ***** e lì aveva vissuto; d’altronde, a pag. 4 del decreto si evidenzia che il timore rappresentato dal ricorrente in caso di rimpatrio riguardava la condotta del patrigno, cittadino ***** che vive in *****. Di conseguenza, l’esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ha coerentemente riguardato quest’ultimo Paese (anche se, forse per un mero errore materiale, a pag. 8 del decreto si fa riferimento alla “località natale” del ricorrente).

4. Merita invece accoglimento il secondo motivo, poichè in effetti la motivazione sulla protezione umanitaria risulta stereotipata e “di stile”, tra l’altro facendo riferimento all’età del ricorrente nonostante si fosse dato atto che questi era entrato in Italia quando era ancora minorenne. Può quindi concludersi che la motivazione sul punto non superi la soglia del minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014).

6. Segue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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