Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9629 del 13/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12094/2015 R.G., proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Zontini, con studio in Cremona, e dall’Avv. Giorgio Allocca, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia il 3 novembre 2014 n. 5657/67/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 dicembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

B.G. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano Sezione Staccata di Brescia il 3 novembre 2014 n. 5657/67/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I.R.PE.F. relativa all’anno 2008, ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona il 9 ottobre 2013 n. 97/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Premesso che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l’amministrazione finanziaria ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della parte per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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