LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36291 – 2019 R.G. proposto da:
RODA s.p.a. (già “Costruzioni Rino 96” s.r.l.) – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Marzi Massimo Filippo che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Maiolino Angelo ed all’avvocato Massarotto Giorgio la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
BETA 1 s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Finzi Andrea ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Vascello n. 16, presso lo studio dell’avvocato Rocchi Pierluigi;
– controricorrente –
CURATORE del fallimento della “Fi.Svi” s.r.l. in liquidazione (già
“Fin. Comm.Sta.” s.r.l.) – c.f. ***** – in persona del dottor A.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1639/2019 della Corte d’Appello di Brescia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;
visto l’art. 380-bis, c.p.c..
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021