Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9673 del 13/04/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3946/2016 proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Somma Gennaro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che il Ministero della Giustizia, con atto notificato il 14.12.2020, ha rinunciato al ricorso;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, atteso che sulla questione oggetto della presente controversia è sopravvenuta (rispetto alla proposizione del ricorso) la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11018/2018, depositata in data 8 maggio 2018.

PQM

Visto l’art. 391 c.p.c.;

dichiara estinto il giudizio.

Spese di lite interamente compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472