Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9809 del 14/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17883/2019 proposto da:

B.B., nato a *****, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Villanova, del Foro di Treviso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1774/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino *****, è coniugato con cittadina italiana che dopo il matrimonio lo ha denunciato per violenza minaccia e induzione al matrimonio, chiedendo l’annullamento del matrimonio. Il Questore di Cremona, con provvedimento notificato il 4 settembre 2016 ha revocato il permesso di soggiorno ritenendo il matrimonio celebrato per fini elusivi. Il B. ha impugnato il predetto provvedimento di revoca.

Il ricorso è stato respinto in primo grado, ha proposto appello il B. e la Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 21 novembre 2018 ha confermato la sentenza impugnata.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, con atto notificato a mezzo pec all’Avvocatura in data 22 maggio 2019, affidandosi a due motivi.

Preliminarmente sulla tempestività del ricorso La sentenza impugnata è stato depositata in data 21 novembre 2018 e pertanto il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall’art. 327 c.p.c., che decorre indipendentemente dalla notificazione, essendo trascorsi oltre sei mesi tra la data del deposito e quella della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta a mezzo pec il 22 maggio 2019.

Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione dell’amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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