Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9818 del 14/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15975/2019 r.g. proposto da:

O.J., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecce, alla via Manzoni n. 1.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/02/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. O.J., nativo della *****, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Lecce del 30 aprile 2019, reso nel procedimento n. 5658/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente (che aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese “perchè, nel *****, vivendo presso un orfanotrofio, era stato rapito assieme ad altri ragazzi e tenuto prigioniero per quattro giorni, di essere stato malmenato; dopo tale episodio, aveva messo incinta una ragazza, poi sposandola, la quale lo aveva convinto a partire per crearsi un futuro migliore”), “anche qualora veritieri”, inidonei ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ii) insussistenti, nell’Edo State, in Nigeria, area di provenienza dell’ O., le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) dell’appena menzionato D.Lgs. n.; iii) indimostrati, nè dedotti, eventuali fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

considerato che:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del potere dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente di questa Suprema Corte (Cass., SU, n. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed alla Dir. 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

II) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”);

III) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 3CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi)”;

IV) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost.”.

ritenuto che:

1. Alla stregua delle complessive questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020 (in tema di procura speciale al ricorso per cassazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13), l’odierna controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa delle corrispondenti decisioni (recando, nella specie, la procura speciale rilasciata dall’ O. in favore dell’Avv. Marco D’Antonio, allegata in calce al ricorso, la sola autentica della sottoscrizione del ricorrente, effettuata da quel difensore, non anche la specifica certificazione della data di rilascio della procura medesima).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni sulle complessive questioni già rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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