LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1053-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO, con ordinanza n. 1709/2019 depositata il 17/12/2019 nella causa tra:
ITALIANA RECUPERI S.R.L.;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, – SALERNO;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, il quale conclude affinchè la Corte, regolando la giurisdizione, affermi quella del giudice ordinario.
RILEVATO E CONSIDERATO CHE:
1. con opposizione agli atti esecutivi Italiana Recuperi S.r.l. chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare inesistente o comunque nulla la cartella di pagamento con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiedeva la restituzione di un finanziamento provvisoriamente concesso ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, revoca disposta per la violazione di norme settoriali, inadempimento previsto dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 2, lett. e);
2. costituitosi il contraddittorio con il Concessionario della riscossione e il Ministero, l’adito Tribunale declinava la propria giurisdizione a favore del giudice tributario, osservando che per quanto era dato rilevare oggetto del giudizio erano somme relative a crediti di natura tributaria;
3. la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, davanti alla quale Italiana Recuperi S.r.l. aveva riassunto la causa, sollevava conflitto negativo di giurisdizione indicando il giudice ordinario;
4. conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, deve essere data continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che hanno avuto più di una occasione per affermare il principio secondo cui la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora, come avvenuto nella concreta fattispecie, la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (Cass. sez. un. 3166 del 2019; Cass. sez. un. 3057 del 2016; Cass. sez. un. 25211 del 2015; Cass. sez. un. 15941 del 2014; Cass. sez. un. 1776 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la controversia al Tribunale di Nocera Inferiore, anche per le spese del presente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021