Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9901 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13175 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

A.D. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Crosetto (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE Società Cooperativa (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura M.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Pittatore (C.F.: *****) e Guido Francesco Romanelli (C.F.: *****);

T.A. (C.F.: *****) A.V. (C.F.:

*****) rappresentati e difesi dall’avvocato Marina Sandri (C.F.:

*****);

– controricorrenti –

nonchè

G.E.C. S.p.A. in liquidazione (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti n. 93/2019, pubblicata in data 6 febbraio 2019 (e notificata in data 18 febbraio 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

A.D. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti dalla Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Soc. Coop. (nel quale è intervenuta G.E.C. S.p.A.), dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di T.A. e A.V., impugnando il provvedimento di aggiudicazione e contestando la regolarità degli atti esecutivi.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Asti.

Ricorre la A., sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi: la Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Soc. Coop.; T.A. e A.V..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno fatto pervenire istanza accettata di rinunzia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rinunzia accettata da tutti i controricorrenti.

La rinunzia e le accettazioni risultano regolari in quanto anteriori all’adunanza camerale e sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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