Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9923 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16683-2019 proposto da:

G.R., S.P., SC.PA., S.V., quali eredi di S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Foggia, in sede di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., non omologava il requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento richiesta da S.A. e condannava i ricorrenti, nella qualità indicata in epigrafe, al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS;

con riferimento alla pronuncia sulle spese, il Tribunale giudicava non rituale la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

avverso tale ultima statuizione, hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, gli eredi di S.A., con un unico motivo;

l’INPS ha depositato procura speciale;

è stata comunicata ritualmente la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, atteso che i ricorrenti avevano formulato una “rituale” dichiarazione di esonero, secondo l’interpretazione della disposizione datane dal giudice di Legittimità;

il motivo è fondato;

come risulta dal contenuto del ricorso, redatto in conformità al principio di specificità, gli eredi, nell’atto di riassunzione, avevano presentato la dichiarazione ai fini dell’esonero della condanna alle spese di lite;

la dichiarazione è idonea allo scopo in quanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale che, all’attualità, si è consolidato, ai fini dell’esenzione in oggetto non è prescritta l’adozione di una formula rigida e predeterminata, nè la specifica indicazione del reddito percepito e neppure l’impegno a comunicare le variazioni reddituali (Cass. n. 16132/2016 con i richiami agli ulteriori precedenti di questa Corte; in motivaz., anche Cass. n. 1647 del 2020);

con specifico riferimento al profilo relativo all’impegno di comunicazione di eventuali variazioni di reddito fino a che il processo non sia definito, questa Corte ha ritenuto non necessario farne esplicita menzione nella autocertificazione iniziale “visto che l’impegno a darne comunicazione è comunque sussistente, perchè prescritto per legge” (così Cass. n. 13367 del 2011);

sulla base delle svolte argomentazioni, il provvedimento deve essere, pertanto, cassato in relazione alla statuizione sulle spese. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese del procedimento per ATP; le spese di CTU, invece, vanno poste a carico dell’INPS;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell’Inps, con attribuzione all’avv.to Giovanni Russo, che si è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il provvedimento impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara non tenuta la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per ATP e pone a carico dell’Inps le spese di C.T.U., come liquidate dal Tribunale.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to Giovanni Russo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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