Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1277 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1708/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Giovanni Vitelleschi n. 26 presso lo studio dell’avvocato Salvatore Spadaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Pelliccia.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. UMBRIA n. 123/04/12, depositata il 22/06/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro B.L., che ha depositato controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Perugia (sentenza n. 83/01/2010) che aveva annullato sotto ogni profilo un atto di contestazione di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione per il 2004, ha ritenuto applicabile la sola sanzione di cui al D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 5, sull’importo di Euro 183.423,20, a causa dell’omessa compilazione del quadro RW, Sezione II (“investimenti estero e attività estera di natura finanziaria”), ed ha invece escluso la fondatezza della sanzione per l’omessa compilazione della (successiva) Sezione III (“trasferimenti all’estero di denaro, titoli” etc.).

2. All’udienza del 20/02/2020 questa Corte (in diversa composizione) ha sospeso il processo ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dopo che il contribuente, con atto datato *****, aveva fatto istanza di estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere o per definizione agevolata della lite, senza oneri né di spese né di contributo unificato. A fondamento dell’istanza la parte privata aveva depositato l’atto dell’Agenzia delle entrate di Perugia di annullamento parziale in autotutela della sanzione riguardante l’omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, trattandosi di illecito tributario abrogato dallo ius superveniens (L. 6 agosto 2013, n. 97). Quanto alla sanzione per l’omessa compilazione della Sezione II (del quadro RW), il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, con documentazione attestante il versamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della procedura condonistica. Egli contribuente ha reiterato le medesime istanze nella memoria ex art. 378 c.p.c., datata 06/12/2021, nella quale ha anche dichiarato di rinunciare al giudizio.

3. In conseguenza di ciò, pertanto, rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, annullata in autotutela dal fisco, va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con le spese processuali che restano a carico di chi le ha anticipate; rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione II del quadro RW, è dato rilevare che entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al cit. D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate nasce in via generale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

4. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere, nei termini indicati in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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