Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1628 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5875-2017 proposto da:

CONSORZIO TORVESCOVO, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

IMPRESA C.A. SRL IN PERSONA DELL’AMM.RE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO POLCHI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4208/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

C.A. ebbe a chiedere ed ottenere dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1.034.533,74 in odio al Consorzio Tor Vescovo a titolo di corrispettivo non pagato per opere eseguite in favore del Consorzio debitore.

Il Consorzio Tor Vescovo ebbe a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il Tribunale romano, resistendo il C., rigettò l’opposizione proposta.

Avverso detta decisione propose gravame il Consorzio Tor Vescovo avanti la Corte d’Appello di Roma, che, resistendo il C., rigettò l’appello posto che al Consorzio impugnante era da attribuire la natura giuridica di associazione non riconosciuta e, non già, di consorzio ex art. 2602 c.c., sicché sussisteva la sua legittimazione ed inoltre l’eccezione di prescrizione era stata tardivamente sollevata.

Avverso detta sentenza il Consorzio Tor Vescovo ha proposto ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la srl Impresa C., quale conferitaria dell’impresa individuale C.A..

Con atto datato 9.11.2021 il Consorzio Tor Vescovo ha proposto rituale rinuncia all’impugnazione mossa e tale rinuncia risulta, ritualmente accettata dalla srl Impresa C. con la sottoscrizione dello stesso atto di rinuncia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dal Consorzio Torvescovo va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. all’impugnazione proposta.

L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art. 391 c.p.c., comporta che nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente procedimento per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente Consorzio Tor Vescovo.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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