LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33739/2019 proposto da:
U.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA n. 810/2019, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. U.J., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione fra le parti, con riferimento alla condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in *****.
1.1. Lamenta altresì l’omessa consultazione delle fonti informative dalle quali dovevano accertarsi le condizioni del paese di origine.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso ed erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.
3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine; nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, nonché l’omesso esame di fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. ed il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso.
4.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.
4.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte”(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
4.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, – invero anche parzialmente contraddittorie, con riferimento alla asserita “non credibilità” che contrasta con la statuizione del Tribunale che ha ritenuto, invece, credibile il racconto anche se non riconducibile alle fattispecie invocate (cfr. pag. 4 u.cpv del decreto e pag. 6 terzo cpv del ricorso) – sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto alla narrazione dei richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022