Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1640 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2234/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/7/2020, n. R.G. 1726/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore BELLE’.

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale della stessa città con cui è stata dichiara prescritta la pretesa esercitata dall’ente previdenziale nei riguardi di M.M., avvocato, a titolo di contribuzione per la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss., e ciò sul presupposto che l’avviso bonario fosse stato notificato dopo il decorso del termine quinquennale dal momento in cui il credito era esigibile e che la mancata compilazione del c.d. quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrasse doloso occultamento del credito;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Marrandino è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. il motivo di ricorso principale è rubricato come violazione dell’art. 2935 c.c., e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, e con esso si censura la sentenza impugnata sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR avesse portata elusiva del controllo automatico da parte degli uffici finanziari e di sviamento del sistema di controllo predisposto dalla legge;

2. il motivo è inammissibile;

3. la valutazione in ordine alla ricorrenza di un dolo idoneo ad integrare la fattispecie dell’occultamento che legittima la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, attiene a profili di fatto, sia per quanto riguarda il coefficiente soggettivo in capo al debitore, sia per quanto attiene all’effetto di impedimento che ne deriva (Cass. n. 7254/2021; v. ora anche Cass. n. 37529/2021);

4. la Corte territoriale ha ritenuto, sotto il primo profilo, la mancanza di prova dell’intenzionalità richiesta dalla legge e, sotto il secondo profilo, ha evidenziato la persistenza di poteri ispettivi attraverso i quali l’ente previdenziale potrebbe comunque accertare il proprio diritto, pur in mancanza di quella dichiarazione sul quadro RR;

5. tale giudizio di fatto non intercetta alcuna violazione di legge, risultando condotto proprio in riferimento ai parametri rilevanti ed esso non può certamente essere sostituito da una diversa valutazione di merito in questa sede;

6. solo per completezza si rileva che, sebbene la Corte territoriale abbia individuato il dies a quo della prescrizione alla data del 16.6.2012 (D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1, quale vigente ratione temporis), trascurando gli effetti di proroga che, rispetto ai redditi del 2011, derivavano dal D.P.C.M. 6 giugno 2012 e portavano la decorrenza del termine al 9 luglio dello stesso anno, comunque, il primo atto interruttivo di cui è menzione nella sentenza risale al 4.8.2017 e quindi esso si colloca in ogni caso oltre il quinquennio prescrizionale;

7. nulla sulle spese in quanto la parte privata è rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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