Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1641 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21340-2020 proposto da:

M.F., V.O., MI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO 10, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA LOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato SAVERIA CUSUMANO;

– ricorrenti –

contro

RFI SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA PINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 583 depositata il 6.12.2019, la Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha – per quel che interessa – rigettato la domanda proposta, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., da M.F., Mi.Gi., V.O. (oltre che da altri numerosi ricorrenti (tutti lavoratori marittimi con contratti “a viaggio” e a tempo determinato) per ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato succedutisi in un arco di tempo delimitato;

2. nella specie, la Corte territoriale, dando atto della specialità della disciplina del lavoro nautico – che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza Europea e di quella nazionale, ha approntato misure idonee a prevenire gli abusi nel susseguirsi di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la previsione della natura ininterrotta di un rapporto di lavoro articolato in più contratti a tempo determinato intervallati da periodi inferiori a 60 giorni nonché del diritto alla conversione ove il lavoratore sia stato ininterrottamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per un periodo superiore a un anno – e della possibilità che, in concreto (ossia in assenza di vizi formali dei contratti), possa configurarsi un abuso nel ricorso alla stipulazione di contratti a tempo determinato ove ricorrano specifici elementi indiziari, ha esaminato la posizione di ogni singolo lavoratore pervenendo all’accoglimento delle domande proposte da alcuni originari ricorrenti e al rigetto delle domande proposte da M.F., Mi.Gi., V.O.;

3. avverso tale statuizione M.F., Mi.Gi., V.O. hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

4. veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo i tre ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 326 c.n., e omessa ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere, la Corte territoriale, omesso di compiere un’accurata indagine sull’esistenza di una frode oggettiva ai sensi dell’art. 1344 c.c., omettendo di esprimere le ragioni sulla base delle quali è stato ancorato il convincimento circa l’assenza, in concreto, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali tra gli originari ricorrenti e la società datrice di lavoro;

2. preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso posto che l’avv. Z. (difensore, tra gli altri, anche degli odierni ricorrenti nel giudizio di appello) ha notificato la sentenza della Corte territoriale solamente per alcuni dei titolari dei distinti rapporti a tempo determinato definiti con l’unica sentenza, con esclusione dei ricorrenti per cassazione, con conseguente decorrenza del termine breve per l’impugnazione negli esclusivi confronti delle suddette parti in causa (cfr. Cass. n. 5915 del 1999; nello stesso senso, Cass. n. 2557 del 2010, Cass. n. 8413 del 2014, tutte nel senso di distinguere gli effetti della notifica della sentenza a seconda si tratti di cause scindibili, come nel caso di specie, o inscindibili;

3. il ricorso è manifestamente fondato;

4. preliminarmente, va sottolineato che l’apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica nel caso in cui essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale;

5. ipotesi ancora diversa è quella regolata dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis, che si incentra sull’individuazione di un “fatto” il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sé sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere in senso storico – naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. b settembre 2016, n. 17761). In sostanza l’inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel solo caso in cui essa ometta l’esame di uno o più fatti decisivi;

6. nel merito, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l’applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, rileva la Disp. speciale di cui all’art. 326 c.n. che nel porre, all’u.c., una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai 60 giorni, costituisce – in via generale e astratta – una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine (cfr. da ultimo Cass. n. 14828 del 2018 con ampia citazione della giurisprudenza comunitaria e di legittimità in tema);

7. ebbene, nel caso di specie, il motivo di ricorso – pur non deducendo alcun ” fatto decisivo” rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trascurato dal giudice di merito e suscettibile di sovvertire l’esito della pronuncia impugnata e quindi essendo inammissibile sotto tale profilo – censura altresì l’assenza di una motivazione che renda percepibile il fondamento della decisione di rigetto della domanda dei lavoratori ricorrenti, domanda che era tesa a configurare come condotta fraudolenta la stipulazione di numerosi contratti a tempo determinato in un arco di tempo ristretto (e specificato, nella sentenza impugnata, per ogni lavoratore);

8. invero, dopo ampia ricognizione della normativa e della giurisprudenza elaborata in materia di lavoratori marittimi reclutati con una successione di contratti a tempo determinato, la Corte territoriale ha rammentato che il giudice di primo grado aveva “ravvisato la frode in ipotesi di tipicità dei contratti, reiterazione degli stessi in un arco temporale ristretto (facendo anche riferimento alla stipula di ben due contratti in alcuni anni) con conseguente breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione di ciascuno di essi e la stipula del successivo, ravvisando in ciò l’intento da parte della società datrice di lavoro di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine” (pag. 25 e 26 della sentenza impugnata); ha rilevato per il M. la stipula di nove contratti in poco più di otto anni di cui due in una annualità, per il Mi., la stipula di cinque contratti in appena tre anni di cui due in tre annualità (successivamente si dice, peraltro, di cui tre in due anni), per il V. di nove contratti in otto anni di cui due in una annualità; ha sottolineato che l’accertato “rispetto formale della richiamata disposizione codicistica (art. 326 c.n.), non esclude, tenendo conto delle circostanze concrete del caso, come sopra richiamate, la sussistenza di forti indici di abuso nel ricorso al contratto a termine” (pag. 28); ha, peraltro, in dispositivo (e in riforma della sentenza appellata), rigettato la domanda dei tre lavoratori tesa all’accertamento dell’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato;

9. in conclusione, la motivazione della sentenza impugnata risulta, con riguardo agli attuali ricorrenti, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ove, da una parte, si fa rilevare la sussistenza di “forti indici di abuso nel ricorso al contratto a termine” (in considerazione della successione di numerosi contratti in un arco di tempo ristretto) e, dall’altra, si respinge la domanda dei lavoratori tesa alla nullità dell’apposizione del termine ai suddetti contratti per condotta fraudolenta del datore di lavoro senza che in concreto – e con specifico riferimento agli odierni ricorrenti – alcun apprezzamento degli elementi istruttori sia stato compiuto;

10. tramutandosi, l’anomalia motivazionale innanzi rilevata, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, il ricorso va accolto per le ragioni innanzi esposte e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, per l’esaustiva valutazione della domanda dei tre attuali ricorrenti concernente la dedotta condotta fraudolenta del datore di lavoro.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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