Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1652 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23925-2020 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. RAFFAELE MONTEFUSCO, presso il cui studio in Torre del Greco, Via Nazionale 406, elettivamente domiciliata;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/1/2020, n. R.G. 3698/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui, pur riconoscendosi l’esistenza dell’obbligo di iscrizione di P.A., quale avvocato, alla gestione separata, veniva disattesa la pretesa contributiva dell’ente previdenziale per intervenuta prescrizione;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso di P.A., contenente anche un motivo di ricorso incidentale;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e l’INPS ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. il motivo di ricorso principale è rubricato come violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26-31, al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, al D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e D.P.C.M. 12 maggio 2011, e con esso si sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione, quale effettivo dies a quo per il calcolo della prescrizione;

2. premesso che l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente è infondata, in quanto il ricorso, a differenza di quanto sostenuto, contiene una chiara ricostruzione della vicenda processuale, il motivo è nel merito fondato, avendo questa S.C. già precisato come “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. del 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/2021);

3. il principio vale ovviamente anche per la proroga, qui rilevante, disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, tra l’altro di portata ancor più ampia riguardando essa anche le “persone fisiche” in generale, per i redditi e contributi del 2011;

4. va in ogni caso disattesa la difesa, svolta nel controricorso, in ordine al fatto che l’avvocato P. avesse aderito al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. contribuenti minimi di cui alla Cass. n. 10273/2021, che “giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, (qui, ratione temporis, D.P.C.M. 12 maggio 2011, che peraltro come detto contiene un regime di proroga ancora più generalizzato, n.d.r.), il differimento del termine di pagamento concerneva tutti “contribuenti (.) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultante di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.”;

5. il motivo di ricorso incidentale sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché della L. n. 335 del 1995, artt. 25 e 26, della L. n. 111 del 2011, art. 18, in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con L. n. 326 del 2003, e con esso si deduce il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto la sussistenza dell’obbligo, per quanto poi dichiarato prescritto, omettendo di esaminare e pronunciare sull’eccepita mancanza del requisito di abitualità nell’esercizio della professione;

6. l’I.N.P.S., nella memoria, sostiene che il motivo sarebbe inammissibile perché riguardante questione su cui il giudice di appello non si era pronunciato e quindi da riproporre semmai in sede di rinvio;

7. in effetti, la sentenza di appello contiene la motivazione in ordine al fatto che l’esenzione dall’iscrizione ad “Inarcassa” (prevista, per chi sia iscritto ad altre forme di previdenza, in ragione dello svolgimento di lavoro subordinato o di altre attività munite di copertura previdenziale, dal regime proprio degli architetti ed ingegneri ai sensi della L. n. 1046 del 1971, art. 2, e successive norme confermative) non comporterebbe l’esonero dall’iscrizione alla gestione separata;

8. si tratta in sostanza di profilo argomentativo che, in fatto e diritto, riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa, in quanto l’attuale vertenza non coinvolge Inarcassa, ma la Cassa degli Avvocati, né ha rilievo la norma di cui alla L. n. 1046 del 1971, relativa parimenti ad Inarcassa e da cui muove, “con riguardo al caso di specie” (sic), l’argomentazione della Corte territoriale;

9. in definitiva, la questione sulla ricorrenza, per i redditi da attività forense prodotti dalla P. nell’anno 2010, dei requisiti (anche di abitualità) necessari perché da ciò scaturisca l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, non essendo stata affrontata nella sentenza impugnata, che ha argomentato su questioni estranee alla fattispecie sottopostale, è rimasta comunque non decisa nel giudizio di merito ed essa dovrà essere definita, nell’ambito del contenzioso realmente esistente tra le parti di questa causa, in sede di rinvio, restando quindi assorbito il ricorso incidentale qui proposto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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