LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6093-2021 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIANA LIBERATI;
– ricorrente –
contro
AIR ITALY SPA, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 156/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 31/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 156 depositata il 31.12.2020, su reclamo di entrambe le parti e in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera dell’1.6.2016, a M.F., pilota.
2. La Corte di appello, ha rammentato che il lavoratore aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare ove si deduceva l’erronea comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato per altra compagnia aerea (Qatar Airways) durante il periodo di sospensione, per cassa integrazione guadagni straordinaria, del rapporto di lavoro; ha rilevato che era emersa la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta nuova compagnia aerea – alla luce dell’offerta di impiego ricevuta dal lavoratore (che non conteneva alcun termine ma prevedeva la libera recedibilità, salvo preavviso, delle parti), dovendosi ritenere elemento estraneo ed incerto al contratto la necessità di un visto di lavoro e di approvazioni governative – e che la diversa comunicazione effettuata dal lavoratore, all’Inps e al datore di lavoro, configurava una grave condotta intenzionale, sintomatica della lesione dell’elemento essenziale della fiducia.
3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 nonché 1175, 1375, 2104, 2105, 2106, avendo, la Corte territoriale, erroneamente valutato il comportamento del lavoratore che – durante la sospensione del rapporto per cassa integrazione guadagni straordinaria – seppur instauri un rapporto di lavoro non temporalmente predeterminato, dichiarando (sul relativo modulo SR 83 inviato al datore di lavoro e all’INPS) una circostanza non corrisponde al vero, ossia la sussistenza di un inesistente termine finale del nuovo contratto di lavoro, peraltro provveda alle dovute comunicazioni preventive al fine di non incorrere nel divieto di cumulo di retribuzioni e indennità per cassa integrazione guadagni. Alla luce di uno specifico precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 3117 del 2021), si chiede – con un sottordinato motivo (numerato 1.1.) – di cassare la sentenza e rinviare il giudizio alla Corte di merito affinché riconosca la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, avendo, la società, intimato il licenziamento senza prendere visione delle giustificazioni del lavoratore, con conseguente applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 oppure 6.
3. Deve darsi atto che l’attuale ricorrente, per il tramite del procuratore speciale, ha rinunciato al ricorso per cassazione e la rinuncia è stata accettata dalla società.
4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del processo.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ossequio alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., avendo, il controricorrente, aderito alla rinunzia del ricorrente.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022