LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7788-2021 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PIRANDELLO 67 PAL. A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA SQUELLATI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 28 marzo 2018, rigettava il ricorso proposto da O.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2021, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.
3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso O.M. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), e artt. 3 e 14, anche in relazione agli artt. 4, par. 3 d), della Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3, lett. a, della Direttiva 2005/85/CE, stante la presenza di una condizione di violenza generalizzata nell’intera Nigeria.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del T.U.I., art. 5, comma 6, in quanto la Corte d’appello ha aprioristicamente escluso la sussistenza in capo al migrante di condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività.
Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022